Sapevi che per il Fisco non è sufficiente esibire le copie delle fatture per dedurre i costi effettivi sostenuti? Proprio così: le fotocopie di fatture non sono sufficienti!
Devi sapere che con un’ordinanza dello scorso 31 luglio (n.20365), la Corte di Cassazione ha specificato che il contribuente può dedurre i costi sostenuti per la sua attività mediante l’esibizione delle copie di fatture, soltanto se può dimostrare di non avere gli originali per una causa non imputabile a lui stesso.
Prima di addentrarci nelle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione, vediamo brevemente cosa è una fattura e quali costi è possibile detrarre.
Cosa è una fattura
Quando si parla di fattura, ci si riferisce ad un documento fiscale obbligatorio, che i titolari di partita Iva sono tenuti ad emettere nel momento in cui vendono a terzi un bene oppure un servizio.
Nella fattura sono presenti i seguenti dati:
- Data di emissione
- Numero progressivo
- I dati identificativi del professionista
- Indirizzo
- Partita Iva
- Codice fiscale
- Numero di iscrizione al Registro delle Imprese
- I dati di chi acquista e l’indirizzo
- Il tipo di pagamento
- La tipologia di bene o servizio venduto
- Il prezzo unitario e quello complessivo
- Aliquota iva
- Totale della fattura.
Quali sono i costi di una fattura deducibili
Prima di capire perché le fotocopie di fatture non sono sufficienti per il Fisco, vediamo in che modo si possono detrarre i costi.
Le fatture sono già di per sé sufficienti a consentire di detrarre una spesa sostenuta e devono essere riportate nel modello Unico.
A seconda del tipo di attività svolta, è possibile dedurre costi sostenuti per:
- Beni mobili
- Attrezzature varie
- Telefonia fissa e mobile
- Spese di formazione professionale
- Costi auto
- Spese di viaggio
- Trasferte
- Costo acquisto immobile, anche in leasing.
A questo elenco si aggiungono anche alcune spese riferite al pagamento di tasse, come quella di concessione governativa per l’iscrizione ad Albi professionali, emolumenti per i rifiuti urbani e per l’insegna pubblicitaria, imposta di bollo e di registro ed Irap.
Modalità di presentazione del modello unico e documenti da esibire
Ogni anno, quando arriva il momento di dichiarare spese e guadagni della propria azienda, i titolari si rivolgono al proprio commercialista per la compilazione del cosiddetto Modello Unico.
In esso vanno dichiarati sia i guadagni percepiti che le spese sostenute. Molte di queste ultime, come visto in precedenza, possono essere detratte ai fini fiscali ed indicate nel relativo modello.
Ogni singolo costo portato in detrazione, inoltre, deve essere supportato da relativa fattura che il professionista è tenuto a conservare in originale, qualora l’Agenzia delle Entrate ne faccia richiesta per una eventuale verifica.
La conservazione delle stesse è vincolata a 4 anni, ma tale termine può essere protratto, qualora si abbia diritto a quote di detrazione fiscale da frazionare in più anni.
Ciò vuol dire che al momento della compilazione del Modello Unico, non bisogna allegare alcun documento, ma soltanto riportarne i dati all’interno, però si deve essere pronti ad esibirli su richiesta del Fisco.
È fondamentale ricordare che dimostrare i costi sostenuti attraverso copie di fatture non è sufficiente, ma è necessario portare a supporto anche i relativi originali.
Più avanti cercheremo di chiarire meglio i motivi per cui le fotocopie di fatture non sono sufficienti, quindi, ti suggeriamo di prestarvi la dovuta attenzione.
Perché le fotocopie di fatture non sono sufficienti per il Fisco?
La decisione della Corte di Cassazione, di cui ti abbiamo accennato all’inizio, è scaturita da una precedente vicenda processuale, in cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la decisione del giudice di prime cure (sentenza del 27 aprile 2015).
In essa è contenuto l’annullamento parziale di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 ed ai fini Iva, Ires ed Irap, richiesto dalla direzione provinciale di Bologna.
In breve, l’Agenzia delle Entrate aveva cercato di recuperare alcuni costi da una società sottoposta ad accertamento, ritenendo che non potessero essere portati in detrazione perché non riconducibili al tipo di attività svolta o non adeguatamente documentati.
Le spese contestate riguardavano costi sostenuti per la posta e dimostrati solo con fatture in fotocopia e per viaggi effettuati da soggetto non socio dell’azienda in questione che, peraltro, la stessa azienda non ha contestato.
Diverso il parere del giudice, che ritenendo di tipo generico le motivazioni dell’Ente di riscossione in merito alla deducibilità dei costi oggetto di discussione, aveva ritenuto la documentazione prodotta ampiamente sufficiente.
In seguito al ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in Corte di Cassazione, quest’ultima ha ritenuto errata la decisione del giudice, perchè non ha tenuto conto di quanto prevede la legge di riferimento.
Secondo quest’ultima, infatti, il contribuente è tenuto a dimostrare la deducibilità di tutti i costi che ha sostenuto.
In che modo? Conservando gli originali di tutte le fatture inerenti le spese sostenute per svolgere la propria attività.
Cosa fondamentale, secondo quanto recita l’articolo 22 del d.P.R. n.600/1973, le fotocopie di fatture non possono essere ritenute valide ai fini di deducibilità dei costi, a meno che il contribuente non sia in grado di fornire una giustificazione valida per non aver conservato gli originali.
Conserva, dunque, le tue fatture in originale o affidale al tuo commercialista di fiducia, perché potresti veder rigettata la detrazione di uno o più costi sostenuti per l’esercizio di attività in fase di accertamento.